Art. 3.
(Incentivi per l'uso

del trasporto pubblico locale).

      1. Dopo la lettera c-ter) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

          «c-quater) le spese sostenute dalle persone fisiche per l'acquisto degli abbonamenti mensili e annuali ai servizi di trasporto pubblico e ferroviario locale, regionale e interregionale».